LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 9
NORME PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA GEODIVERSITA' DELL'EMILIA-ROMAGNA E DELLE ATTIVITA' AD ESSA COLLEGATE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
Individuazione dei geositi di importanza regionale
1. Al fine di tutelare il patrimonio geologico, la Regione istituisce presso la struttura regionale competente in materia di geologia il catasto dei geositi di rilevante importanza scientifica, paesaggistica e culturale.
2. Il catasto di cui al comma 1 contiene l'individuazione cartografica, la descrizione, e ogni altra notizia utile alla definizione dei geositi comprensivi dei geositi ipogei.
3. La ricognizione e la perimetrazione dei geositi è effettuata dalla Regione sulla base di approfondimenti tecnico-scientifici relativi alle aree caratterizzate dalla presenza di emergenze geologiche e geomorfologiche.
4. Gli enti territoriali, gli istituti di ricerca, le associazioni attive in materia ambientale possono proporre nuovi geositi.