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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 9

NORME PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA GEODIVERSITA' DELL'EMILIA-ROMAGNA E DELLE ATTIVITA' AD ESSA COLLEGATE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2016, n. 25

L.R. 27 dicembre 2017 n. 25

Art. 4
Individuazione delle grotte e delle aree carsiche
1. Al fine di assicurare la conoscenza e la conservazione delle aree carsiche e del Patrimonio ipogeo la Regione istituisce il "catasto delle grotte, delle cavità artificiali e delle aree carsiche", la conservazione e aggiornamento del quale è demandata, con modalità definite da apposita convenzione, alla FSRER, referente riconosciuta per le attività speleologiche in Emilia-Romagna, che provvede a depositarne copia cartacea e informatica presso la struttura regionale competente in materia geologico-ambientale.
2. Il catasto di cui al comma 1 è costituito da:
a) l'elenco delle grotte naturali esistenti sul territorio regionale;
b) l'elenco delle principali aree carsiche;
c) l'elenco delle cavità artificiali.
3. Nel catasto di cui al comma 1 sono indicati per ciascuna grotta e area carsica, tutti i dati topografici, la descrizione ed i rilievi speleologici e geologici nonché lo schema della circolazione idrica sotterranea dei sistemi carsici connessi.
4. Nel catasto di cui al comma 1, tra le grotte presenti dovranno essere indicate e corredate da apposita scheda, quelle definibili come geositi ipogei naturali.
5. Le modalità relative alla gestione e all'accesso al catasto di cui al comma 1 sono determinate con apposito atto, adottato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

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