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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 06 luglio 2007, n. 10

NORME SULLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PIANTE FORESTALI E DEI RELATIVI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 96 del 6 luglio 2007

Art. 3
Organismo ufficiale
1. La Regione, quale organismo ufficiale così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto, provvede, attraverso i propri servizi competenti, al controllo della commercializzazione e della qualità del materiale forestale di moltiplicazione.

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