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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 06 luglio 2007, n. 10

NORME SULLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PIANTE FORESTALI E DEI RELATIVI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 96 del 6 luglio 2007

Art. 5
Registro di carico e scarico
1. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, devono tenere presso ogni centro aziendale un registro di carico e scarico.
2. Il dirigente regionale competente per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica definisce i modelli del registro di carico e scarico e ne disciplina le modalità di tenuta sotto forma cartacea o informatica, sentita la Commissione regionale di cui all'articolo 8 della presente legge, sulla base dei modelli predisposti dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 14 del decreto.
3. La denuncia effettuata alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2004 assolve gli obblighi previsti dall'articolo 5, comma 4, del decreto.

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