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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2007, n. 11

DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 96 del 6 luglio 2007

Art. 3
Modalità di affidamento
1. L'individuazione dei soggetti affidatari del servizio di gestione degli impianti sportivi avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.
2. Il servizio di gestione può essere affidato in via diretta nei seguenti casi:
a) quando sul territorio di riferimento dell'ente proprietario dell'impianto è presente un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1;
b) quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo;
c) quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati.
3. Gli enti locali disciplinano con proprio atto le condizioni della gestione.

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