LEGGE REGIONALE 06 luglio 2007, n. 12
PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI A FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 96 del 6 luglio 2007
Art. 2
Soggetti
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, può avvalersi di enti no profit, in possesso di documentata operatività a livello diffuso e continuativo sul territorio regionale.