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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 06 luglio 2007, n. 12

PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI A FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 96 del 6 luglio 2007

Art. 2
Soggetti
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, può avvalersi di enti no profit, in possesso di documentata operatività a livello diffuso e continuativo sul territorio regionale.

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