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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 06 luglio 2007, n. 12

PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI A FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 96 del 6 luglio 2007

Art. 3
Interventi
1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, individua le strategie, gli obiettivi e le modalità di intervento e di finanziamento attraverso gli strumenti di programmazione regionale.

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