LEGGE REGIONALE 06 luglio 2007, n. 12
PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI A FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 96 del 6 luglio 2007
Art. 3
Interventi
1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, individua le strategie, gli obiettivi e le modalità di intervento e di finanziamento attraverso gli strumenti di programmazione regionale.