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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 06 luglio 2007, n. 12

PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI A FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 96 del 6 luglio 2007

Art. 4
Obiettivi
1. Gli strumenti di programmazione regionale, di cui all'articolo 3, perseguono i seguenti obiettivi:
a) rimozione o riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio delle persone e delle famiglie legate a necessità di natura alimentare, favorendo una equa distribuzione delle risorse attraverso la raccolta e la distribuzione dei generi alimentari agli enti assistenziali;
b) promozione dello sviluppo e diffusione della cultura della nutrizione e della prevenzione delle patologie correlate attraverso interventi e servizi formativi;
c) creazione di modelli di partenariato attraverso la promozione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare e gli enti assistenziali, al fine di favorire le cessioni di beni non commerciabili, ma ancora commestibili, la tutela dell'ambiente e la riduzione dei rifiuti;
d) messa a disposizione di dati e conoscenze funzionali alla definizione a regime di requisiti e indicatori necessari per la realizzazione di un sistema di accreditamento.

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