Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 06 luglio 2007, n. 12

PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI A FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 96 del 6 luglio 2007

Argomenti:
- Servizi sociali e interventi di solidarieta-> Interventi di solidarieta

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Soggetti
Art. 3 - Interventi
Art. 4 - Obiettivi
Art. 5 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove l'attività di solidarietà e beneficenza svolta dagli enti no profit impegnati nel recupero, dalle aziende della media e grande distribuzione organizzata, della ristorazione collettiva e della produzione, delle eccedenze alimentari per la loro ridistribuzione ai soggetti che assistono persone in stato di indigenza.
Art. 2
Soggetti
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, può avvalersi di enti no profit, in possesso di documentata operatività a livello diffuso e continuativo sul territorio regionale.
Art. 3
Interventi
1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, individua le strategie, gli obiettivi e le modalità di intervento e di finanziamento attraverso gli strumenti di programmazione regionale.
Art. 4
Obiettivi
1. Gli strumenti di programmazione regionale, di cui all'articolo 3, perseguono i seguenti obiettivi:
a) rimozione o riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio delle persone e delle famiglie legate a necessità di natura alimentare, favorendo una equa distribuzione delle risorse attraverso la raccolta e la distribuzione dei generi alimentari agli enti assistenziali;
b) promozione dello sviluppo e diffusione della cultura della nutrizione e della prevenzione delle patologie correlate attraverso interventi e servizi formativi;
c) creazione di modelli di partenariato attraverso la promozione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare e gli enti assistenziali, al fine di favorire le cessioni di beni non commerciabili, ma ancora commestibili, la tutela dell'ambiente e la riduzione dei rifiuti;
d) messa a disposizione di dati e conoscenze funzionali alla definizione a regime di requisiti e indicatori necessari per la realizzazione di un sistema di accreditamento.
Art. 5
Norma finanziaria
1. La copertura delle spese della presente legge è assicurata con la legge finanziaria regionale e con la legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Espandi Indice