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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2007, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2012, n. 9

L.R. 29 marzo 2013, n. 2

Art. 15
Investimento per i servizi educativi per l'infanzia
1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa, per l'esercizio 2007, nell'ambito della U.P.B. 1.6.1.3.22510 - Investimenti per lo sviluppo dei servizi educativi per l'infanzia:
a) Cap. 58435 "Fondo regionale per i servizi educativi per l'infanzia. Assegnazione alle amministrazioni provinciali per la costruzione, l'acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonchè arredo degli stessi. - Mezzi propri della Regione (Art. 14, comma 2, lett. a) e b) L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e succ. mod.)"
Euro: 2.700.000,00
b) Cap. 58447 "Fondo straordinario per i servizi educativi per l'infanzia. Contributi in conto capitale a favore delle Province per la realizzazione di interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici volti all'ampliamento dell'offerta educativa a fini del riequilibrio territoriale (Art. 10, comma 3 bis L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche)"
Euro: 300.000,00

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