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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15

SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 110 del 27 luglio 2007

Art. 10
Borse di studio
1. La borsa di studio è una provvidenza resa in denaro o servizi, riservata agli studenti capaci e meritevoli, privi o carenti di mezzi, in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario a favore della Regione.
2. La borsa di studio è attribuita tramite concorso e limitatamente alla frequenza, per la prima volta, dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di laurea specialistica a ciclo unico, di specializzazione e dei corrispondenti titoli accademici rilasciati dagli Istituti dell'alta formazione artistica e musicale e dagli altri Istituti di grado universitario.
3. I bandi di concorso pubblicati annualmente dall'Azienda indicano i requisiti di merito necessari per il mantenimento della borsa di studio in ogni anno accademico, nonché le condizioni, le modalità e i tempi di eventuale restituzione all'Azienda stessa.
4. La borsa di studio non è cumulabile con analoghi benefici di altre istituzioni pubbliche o private. Resta ferma la facoltà di opzione da parte degli interessati.
5. La borsa di studio è cumulabile con i prestiti di cui all'articolo 11, comma 3, e con i contributi integrativi di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c), nonché con le borse dei programmi di mobilità internazionale.

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