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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15

SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 110 del 27 luglio 2007

Art. 18
Recupero crediti
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, gli studenti sono tenuti alla restituzione di quanto riscosso in denaro e servizi in tutti i casi di revoca dei benefici disciplinati dai bandi di concorso.
2. L'Azienda disciplina nei bandi di concorso i tempi e le modalità di restituzione. Nel caso di mancata restituzione entro la scadenza, gli studenti sono tenuti al pagamento degli interessi legali e moratori, che maturano a far data dalla scadenza fissata dall'Azienda per la restituzione.
3. I debiti degli studenti di cui al presente articolo non vengono richiesti agli eredi.

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