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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15

SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 110 del 27 luglio 2007

Art. 20
Organi dell'Azienda
1. Sono organi dell'Azienda:
a) il Presidente;
b) il consiglio d'amministrazione;
c) il collegio dei revisori.
2. Il consiglio d'amministrazione è composto dal Presidente e da cinque consiglieri. Dura in carica fino a sei mesi dopo l'inizio di ogni legislatura regionale. Nelle deliberazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. La Consulta regionale degli studenti, di cui all'articolo 6, elegge al proprio interno un rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'Azienda.
4. Il Presidente e i componenti del consiglio d'amministrazione, fatta eccezione per il componente di cui al comma 3, sono nominati dalla Giunta regionale, previa intesa in sede di Conferenza Regione-Università di cui all'articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2004, e sono scelti tra persone di comprovata e specifica esperienza tecnico-amministrativa acquisita per aver ricoperto funzioni di amministrazione e direzione presso enti pubblici e strutture private.
5. Il collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 Sito esterno (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili). Dura in carica quattro anni.
6 Il consiglio d'amministrazione nomina il direttore dell'Azienda, i cui compiti sono disciplinati dallo statuto.

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