Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15

SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 110 del 27 luglio 2007

Art. 21
Compensi
1. Al Presidente ed agli altri componenti del consiglio d'amministrazione spetta un compenso onnicomprensivo nella misura stabilita dalla normativa regionale in materia di compensi e rimborsi a favore di componenti di organi di enti ed aziende regionali.
2. Il Presidente può conferire ai componenti del consiglio d'amministrazione una specifica delega per la quale è previsto un compenso onnicomprensivo non superiore al 45 per cento di quello previsto per il Presidente stesso.
3. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 88 del 1992 Sito esterno.
4. Ai componenti degli organi dell'Azienda è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro mandato.

Espandi Indice