LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15
SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 110 del 27 luglio 2007
Art. 22
Approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda
1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:
a) statuto;
b) regolamento di contabilità e dei contratti;
c) bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale; conto consuntivo annuale; provvedimento di assestamento del bilancio annuale per il recepimento delle chiusure definitive dei conti dell'esercizio precedente;
d) dotazione organica e sue variazioni;
e) alienazione e acquisto di immobili;
f) accensione di mutui e prestiti.
2. La Giunta approva gli atti di cui al comma 1 entro trenta giorni dal ricevimento da parte della direzione generale regionale competente per materia. Tali atti divengono esecutivi se la Giunta non li approva alla scadenza del suddetto termine.