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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15

SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 110 del 27 luglio 2007

Art. 27
Gestione economica
1. I risultati di gestione sono rilevati mediante l'adozione del rendiconto annuale, costituito dal conto finanziario consuntivo e dal conto del patrimonio.
2. Al conto consuntivo è allegata una relazione che evidenzia i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun programma, servizio ed intervento, in relazione agli obiettivi contenuti nel programma degli interventi e nel bilancio annuale di previsione.
3. Il rendiconto annuale è deliberato dal consiglio d'amministrazione entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.
4. Ai fini dell'attività di pianificazione e controllo l'Azienda adotta, inoltre, la contabilità analitica e un sistema di controllo di gestione.

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