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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15

SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 110 del 27 luglio 2007

Art. 5
Conferenza regionale dei Comuni con sede universitaria
1. È istituita la Conferenza regionale dei Comuni aventi sede universitaria, con funzioni consultive, di confronto e collaborazione istituzionale nelle materie di cui alla presente legge.
2. La Conferenza esprime parere in ordine al piano, nonché agli accordi e alle intese di cui all'articolo 4, commi 1 e 3.
3. La Conferenza è nominata dal Presidente della Regione ed è composta da:
a) l'Assessore regionale competente per materia, che la presiede;
b) i Sindaci dei Comuni interessati o loro delegati.
4. Alle riunioni della Conferenza regionale dei Comuni con sede universitaria partecipa senza diritto di voto il Presidente dell'Azienda, o un suo delegato, e il Presidente, o un suo delegato, delle società di sostegno allo sviluppo universitario, partecipate dai Comuni, presenti sul territorio regionale.
5. Le funzioni di segreteria sono espletate dalla struttura regionale competente allo svolgimento delle funzioni di segreteria della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), che cura, altresì, il coordinamento fra i due organi.

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