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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15

SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 giugno 2015, n. 6

L.R. 20 dicembre 2018, n. 21

Art. 13
Contributi
1. I contributi, attribuibili per concorso, sono:
a) contributi per la partecipazione a percorsi accademico-formativi connessi a specifici obiettivi di sviluppo regionale;
b) contributi integrativi della borsa di studio e degli assegni formativi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale;
c) contributi integrativi della borsa di studio e degli assegni formativi per studenti disabili;
d) contributi per studenti che, per eccezionali e comprovati motivi, abbiano registrato un ritardo nel raggiungimento dei requisiti di merito.
2. I contributi sono concessi una sola volta nel corso degli studi, fatta eccezione per i contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, che possono essere concessi una sola volta per ciascun livello di corso di studi.

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