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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15

SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE

Art. 14
Servizio abitativo
1. Il servizio abitativo è finalizzato a garantire la partecipazione alle attività formative e di ricerca dell'Università e degli altri Istituti di cui all'articolo 2 e a favorire la mobilità e lo scambio internazionale.
2. Il servizio abitativo è rivolto a tutti i destinatari di cui all'articolo 2 ed è prioritariamente riservato, tramite concorso, a quelli previsti dallo stesso articolo 2, comma 1, lettera a).
3. Il servizio abitativo si caratterizza per ampiezza di tipologie e soluzioni, nonché di diffusione territoriale, in funzione della differenziazione e diversificazione della domanda espressa dai destinatari di cui all'articolo 2.
4. Il servizio abitativo è costituito dall'offerta dell'Azienda e dall'offerta delle Università e di altri soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 4, comma 4.
5. Attraverso punti informativi unificati, distinti per ambiti provinciali, i soggetti gestori di cui al comma 4 rendono pubbliche le modalità di utilizzo del servizio e la partecipazione degli utenti ai costi.

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