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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15

SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE

Art. 2
Destinatari degli interventi
1. Hanno diritto di usufruire dei servizi e degli interventi di cui alla presente legge indipendentemente dallo Stato o Regione di provenienza:
a) studenti iscritti alle Università, agli Istituti universitari, agli Istituti dell'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 Sito esterno (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), nonché agli Istituti superiori di grado universitario, con sede in Emilia-Romagna;
b) neolaureati presso gli istituti di cui alla lettera a) inseriti in progetti di ricerca, in progetti di mobilità internazionale e in progetti di inserimento lavorativo;
c) studenti e neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale con finalità formativa o lavorativa e in programmi di ricerca che si svolgano nel territorio dell'Emilia-Romagna;
d) ricercatori e professori provenienti da altre Università o istituti di ricerca italiani o stranieri nell'ambito di accordi e collaborazioni internazionali con le Università e gli enti di ricerca aventi sede in Emilia-Romagna.

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