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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15

SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE

Art. 20 bis

(aggiunto articolo da art. 6 L.R. 18 giugno 2015, n. 6)

Il comitato
1. È istituito presso l'Azienda un comitato, con funzioni consultive e di confronto nelle materie di cui alla presente legge. In particolare il comitato esprime parere in ordine agli atti di cui all'articolo 20 ter, comma 5, lettere a), b), c), d) e), f), g) e h). Il parere è obbligatorio e vincolante sugli atti di cui all'articolo 20 ter, comma 5, lettere a), c), e), g) e h).
2. Il comitato è composto da:
a) i rettori delle Università con sede in Emilia-Romagna, o loro delegati;
b) il Presidente della Consulta regionale degli studenti.
3. L'Azienda cura la segreteria del comitato e convoca gli incontri per l'espressione del parere sugli atti di cui al comma 1. Il funzionamento del comitato, comprese le modalità di elezione del suo Presidente e quelle di espressione dei rispettivi pareri, è disciplinato dallo statuto.
4. La partecipazione agli incontri del comitato è senza oneri per l'Azienda, fatta eccezione per il Presidente della Consulta degli studenti, a cui l'Azienda è autorizzata ad attribuire un gettone di presenza per la partecipazione agli incontri, e per tutti i componenti il comitato, a cui l'Azienda è autorizzata a riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni. L'importo del gettone di presenza è stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 6.

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