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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15

SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE

Art. 26

(modificati commi 2, 4 e 6 da art. 11 L.R. 18 giugno 2015, n. 6)

Bilancio
1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio annuale di previsione, di competenza e di cassa, deve presentare il pareggio finanziario. Esso è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quello della spesa e dal quadro riassuntivo finale e deve essere adottato dal Direttore dell'Azienda entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.
3. Il bilancio è corredato da un bilancio pluriennale, riferito ad un arco temporale pari a quello del bilancio pluriennale della Regione, e deve essere redatto in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Qualora il bilancio di previsione non sia stato adottato dal Direttore dell'Azienda entro il 31 dicembre, è autorizzato l'esercizio provvisorio per un massimo di quattro mesi, sulla base dell'ultimo bilancio approvato. L'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di spesa previsto da ciascun capitolo, per ciascun mese di esercizio.
5. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, di cui all'articolo 25 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), nonché delle spese riferite all'erogazione delle borse di studio e dei prestiti, la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza limitazione.
6. Qualora il bilancio sia stato adottato dal Direttore dell'Azienda entro il 31 dicembre, ma non ancora approvato dalla Giunta regionale, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo, limitatamente ad un dodicesimo dello stanziamento di spesa previsto da ciascun capitolo, per ciascun mese di esercizio. Si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui al comma 5.
7. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni normative regionali, nonché le norme e le regole comunitarie e statali applicabili alla Regione in materia di contabilità.

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