LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15
SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
Tipologie d'intervento
1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1 mediante:
a) interventi di sostegno economico, attribuibili per concorso, per prestiti, borse di studio, assegni formativi e altri contributi;
b) servizi di sostegno e accompagnamento alle attività di studio, alle attività di ricerca, alla mobilità internazionale e all'inserimento e sviluppo professionale;
c) interventi di edilizia finalizzati ai servizi per l'accoglienza;
d) attività di documentazione e ricerca, di analisi e monitoraggio.