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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15

SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE

Art. 30
1.
Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 18 del 1996 è sostituito dal seguente:
"3. L'ente rimborsa d'ufficio la tassa regionale agli studenti esonerati ai sensi dei commi 1 e 2."
3.
Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 18 del 1996 è sostituito dal seguente:
"1. Entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive l'ente comunica alla Regione:
a) il numero degli idonei nelle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390 Sito esterno e successive modificazioni, e la spesa complessiva necessaria a darvi copertura;
b) il numero degli esoneri concessi.".
4.
Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 18 del 1996 è sostituito dal seguente:
"2. Entro il termine di cui al comma 1, ove sia stata attivata la delega alla riscossione di cui all'art. 6, l'ente comunica inoltre alla Regione il numero di borse di studio di competenza regionale e di prestiti d'onore che, espletati gli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 8, possono essere assegnati sulla base delle somme trasferite dalle Università ai sensi del comma 4 dello stesso art. 6."
5. I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 10 della legge regionale n. 18 del 1996 sono abrogati.

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