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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15

SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE

Art. 8
Sportello unico per lo studente
1. Lo Sportello unico per lo studente, attivato presso ciascuna sede universitaria centrale o decentrata o sede d'Istituti dell'alta formazione artistica e musicale o di altri Istituti di grado universitario, raccoglie ed integra le informazioni e i servizi offerti dalla pluralità di soggetti pubblici e privati.
2. Lo Sportello unico fornisce:
a) informazioni sulle condizioni e agevolazioni per l'accesso all'offerta formativa di grado universitario e dell'alta formazione, a livello regionale, nazionale e internazionale;
b) facilitazione all'accesso ai dati informativi e ai servizi per il lavoro fruibili sulle reti dedicate a livello regionale, nazionale e internazionale;
c) facilitazione all'accesso alle informazioni e ai servizi per studenti disabili;
d) facilitazione all'accesso alle informazioni e servizi per stranieri;
e) servizi interattivi su rete telematica per l'adempimento delle pratiche amministrativo-contabili necessarie per la fruizione degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge.

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