LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 17
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CURA E CONTROLLO DEL TABAGISMO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 112 del 27 luglio 2007
INDICE
Art. 1 - Finalità ed obiettivi
Art. 2 - Piano regionale di intervento per la lotta al tabagismo
Art. 3 - Servizi sanitari, scuole, luoghi di lavoro ed esercizi liberi dal fumo
Art. 4 - Obblighi dei responsabili
Art. 5 - Vigilanza e applicazione delle sanzioni
Art. 6 - Sanzioni
Art. 7 - Monitoraggio e valutazione
Art. 8 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità ed obiettivi
1. La Regione Emilia-Romagna, ispirandosi al principio costituzionale del diritto alla tutela della salute e nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale in materia, promuove la prevenzione, la cura ed il controllo del tabagismo.
2. La presente legge detta norme integrative alla disciplina statale in materia di fumo, persegue l'obiettivo generale della riduzione dei danni per la salute derivanti dal fumo di tabacco attivo e passivo, nonché i seguenti obiettivi specifici:
a) la diminuzione del numero di fumatori attivi;
b) la diminuzione del numero di persone esposte ad inalazione di fumo passivo.
3. In particolare nei luoghi di lavoro, comprese le strutture sanitarie, sociosanitarie e gli istituti scolastici, la riduzione dei rischi da fumo passivo viene perseguita in armonia con le disposizioni legislative vigenti in materia di prevenzione e protezione da rischi negli ambienti di lavoro.
4. La presente legge intende altresì tutelare il diritto dei cittadini, fumatori e non, a respirare aria libera da fumo di tabacco, in particolare nei luoghi pubblici e di lavoro.
Art. 2
Piano regionale di intervento per la lotta al tabagismo
1. La Regione sostiene gli interventi di prevenzione, di assistenza e supporto alla disassuefazione dal tabagismo di comprovata efficacia, in accordo con le indicazioni delle linee guida internazionali e nazionali e con i metodi della medicina basata sulle evidenze.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, acquisito il parere della competente Commissione assembleare, predispone un piano regionale di intervento triennale (di seguito 'piano di intervento').
3. Il piano di intervento, di cui al comma 2, prevede interventi intersettoriali concernenti:
a) la prevenzione del tabagismo, attraverso la promozione di stili di vita sani e liberi dal fumo nella comunità, con particolare riguardo alle scuole ed ai luoghi di lavoro;
b) l'assistenza ed il supporto alla disassuefazione dal tabagismo, prevedendo l'accesso gratuito ai servizi aziendali per la cura del tabagismo e per smettere di fumare, valorizzando, in particolare, la collaborazione dei medici di medicina generale;
c) il rispetto del divieto di fumare nei luoghi pubblici e di lavoro, prevedendo che, ai fini di tale divieto, si intenda per utente anche il personale dipendente od altrimenti addetto ad attività lavorativa.
4. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria, di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), promuove la definizione di accordi per l'attuazione degli interventi realizzati dalle Aziende Sanitarie regionali, dagli Enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati, in applicazione del piano di intervento di cui al comma 2 del presente articolo.
Art. 3
Servizi sanitari, scuole, luoghi di lavoro ed esercizi liberi dal fumo
1. Al fine di tutelare l'igiene ed il decoro dei luoghi adibiti all'erogazione delle prestazioni sanitarie e per garantire la tutela della salute dei pazienti che ad esse accedono, nelle strutture sanitarie il divieto di fumare si applica anche nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari, appositamente individuate dai responsabili delle strutture stesse e opportunamente segnalate. Per favorire il rispetto rigoroso del divieto, le Aziende sanitarie realizzano adeguate iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente.
2. La Regione Emilia-Romagna, per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, tramite azioni che valorizzino la coerenza dei comportamenti degli adulti nei contesti pubblici ad alto valore educativo e formativo, promuove la totale assenza di fumo anche nelle scuole, nei luoghi di lavoro e negli esercizi pubblici.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, ad esclusione delle Università, al fine di prevenire tra i giovani l'inizio dell'abitudine al fumo e promuovere in modo coerente l'educazione alla salute, anche attraverso il valore dell'esempio, i dirigenti scolastici individuano adeguate azioni informative e educative volte a sensibilizzare gli studenti e il personale docente e non docente, circa l'opportunità di rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle scuole stesse.
4. La Regione Emilia-Romagna promuove la totale assenza di fumo negli esercizi di pubblico ristoro, attraverso opportune iniziative informative rivolte agli esercenti ed appositi accordi con le associazioni di categoria, finalizzati a valorizzare tale scelta. Tali iniziative saranno altresì finalizzate a ricercare la collaborazione dei conduttori degli esercizi di pubblico ristoro affinché sensibilizzino gli utenti al rispetto del divieto di fumare.
5. Le Aziende sanitarie programmano appositi interventi di prevenzione del tabagismo nei luoghi di lavoro pubblici e privati, mediante azioni:
a) di tipo informativo ed educativo;
b) di vigilanza e controllo sul rispetto del divieto di fumare sancito dalla legge;
c) di supporto alla disassuefazione mediante l'offerta di programmi per smettere di fumare da realizzare, ove possibile, all'interno degli stessi luoghi di lavoro.
6. Il piano di intervento per la lotta al tabagismo, di cui all'articolo 2, può altresì prevedere:
a) l'attribuzione di premi annuali per gli istituti scolastici che hanno meglio sviluppato il tema della promozione di ambienti scolastici favorevoli alla salute e completamente liberi dal fumo;
b) l'assegnazione annuale di pubblici attestati che valorizzino e premino l'immagine di aziende, comprese le Aziende sanitarie regionali, e di istituti scolastici che si impegnino attivamente per favorire la partecipazione dei loro dipendenti ai programmi per smettere di fumare.
Art. 4
Obblighi dei responsabili
1. Nelle strutture pubbliche e private i datori di lavoro, ovvero i responsabili delle strutture stesse, fermo restando l'obbligo di curare l'osservanza del divieto di fumare, così come stabilito dalla normativa statale vigente, sono tenuti ad assicurare il rispetto dei requisiti impiantistici previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (Attuazione dell'art. 51, comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 , come modificato dall'art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306 , in materia di "tutela della salute dei non fumatori") per le eventuali aree riservate ai fumatori.
2. Nei luoghi di lavoro pubblici e privati i datori di lavoro, come definiti nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), oltre ai compiti di cui al comma 1 del presente articolo, devono:
a) fornire una adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del tabagismo adottate nel luogo di lavoro e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi del medico competente e del servizio di prevenzione e protezione, ove previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994 ;
b) consultare preventivamente e tempestivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ove previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994 , in merito alle misure da adottare per l'applicazione della presente legge.
Art. 5
Vigilanza e applicazione delle sanzioni
1. Fermi restando gli obblighi dei responsabili previsti all'articolo 4 e la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle guardie giurate, espressamente adibite a tale servizio, ad accertare e contestare gli illeciti amministrativi, le funzioni inerenti la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni relative alla violazione delle norme previste dalla presente legge, sono esercitate dai Comuni e dalle Aziende Unità sanitarie locali.
Art. 6
Sanzioni
1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), fatte salve le eventuali variazioni degli importi stabiliti dalla legge dello Stato. In particolare, si applicano le seguenti sanzioni:
a) da Euro 27,50 a Euro 275,00 in caso di violazione del divieto di fumare. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza od in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età;
b) da Euro 220,00 a Euro 2.200,00 per coloro che contravvengono all'obbligo dei responsabili di curare l'osservanza del divieto di fumare, così come stabilito dalla normativa statale vigente;
c) le somme previste alla lettera b) sono aumentate della metà per coloro che contravvengono all'obbligo di assicurare il mantenimento dei requisiti impiantistici previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 per le eventuali aree riservate ai fumatori.
2. La disciplina del procedimento relativo alla contestazione ed alla notificazione delle violazioni, al pagamento in misura ridotta, all'obbligo del rapporto, all'invio di scritti difensivi ed all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione è attuata nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), nonché dall'Accordo 16 dicembre 2004 (Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della L. 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).
3. In caso di mancato pagamento della sanzione, l'autorità competente a ricevere il rapporto è il Sindaco del Comune nel quale sono avvenute le violazioni delle disposizioni previste dalla presente legge, il quale individua l'autorità competente ad emanare l'ordinanza-ingiunzione e ad irrogare le sanzioni.
4. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 1, commi 190 e 191 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2005"), sono attribuiti alle Aziende Unità sanitarie locali territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della legge regionale n. 21 del 1984. Con cadenza annuale le Aziende Unità sanitarie locali devolvono, fornendo il relativo rendiconto, una percentuale pari al trenta per cento dei proventi ai Comuni nel cui territorio sono state accertate e contestate le violazioni alla presente legge.
5. Con apposito provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono individuate le modalità di raccordo tra Aziende Unità sanitarie locali e Comuni in merito alle procedure relative all'applicazione del presente articolo.
Art. 7
Monitoraggio e valutazione
1. La Regione attua il monitoraggio sull'applicazione della presente legge e la valutazione dei suoi effetti in relazione ai fini ed agli obiettivi enunciati all'articolo 1. Annualmente la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, trasmette un apposito rapporto all'Assemblea legislativa.
Art. 8
Norma finanziaria
1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle Unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, o mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e relativo capitolo, dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.