LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 17
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CURA E CONTROLLO DEL TABAGISMO
Art. 1
Finalità ed obiettivi
1. La Regione Emilia-Romagna, ispirandosi al principio costituzionale del diritto alla tutela della salute e nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale in materia, promuove la prevenzione, la cura ed il controllo del tabagismo.
2. La presente legge detta norme integrative alla disciplina statale in materia di fumo, persegue l'obiettivo generale della riduzione dei danni per la salute derivanti dal fumo di tabacco attivo e passivo, nonché i seguenti obiettivi specifici:
a) la diminuzione del numero di fumatori attivi;
b) la diminuzione del numero di persone esposte ad inalazione di fumo passivo.
3. In particolare nei luoghi di lavoro, comprese le strutture sanitarie, sociosanitarie e gli istituti scolastici, la riduzione dei rischi da fumo passivo viene perseguita in armonia con le disposizioni legislative vigenti in materia di prevenzione e protezione da rischi negli ambienti di lavoro.
4. La presente legge intende altresì tutelare il diritto dei cittadini, fumatori e non, a respirare aria libera da fumo di tabacco, in particolare nei luoghi pubblici e di lavoro.