LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 17
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CURA E CONTROLLO DEL TABAGISMO
Art. 5
Vigilanza e applicazione delle sanzioni
1. Fermi restando gli obblighi dei responsabili previsti all'articolo 4 e la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle guardie giurate, espressamente adibite a tale servizio, ad accertare e contestare gli illeciti amministrativi, le funzioni inerenti la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni relative alla violazione delle norme previste dalla presente legge, sono esercitate dai Comuni e dalle Aziende Unità sanitarie locali.