LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 17
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CURA E CONTROLLO DEL TABAGISMO
Art. 7
(sostituito da art. 36 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa monitora l'attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti in relazione ai fini ed agli obiettivi enunciati all'articolo 1. A tal fine, con cadenza quinquennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una apposita relazione.