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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 04 dicembre 2007, n. 23

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

Art. 13
Oggetto della richiesta
1. La richiesta di parere può avere ad oggetto atti o comportamenti adottati da uno degli organi previsti dallo Statuto, che il richiedente ritenga lesivo delle proprie attribuzioni, così come definite dallo Statuto.
2. L'Assemblea legislativa ed il Consiglio delle Autonomie locali possono avanzare richiesta di parere avverso la Giunta regionale anche per gli atti compiuti da un singolo assessore.
3. La richiesta di parere deve contenere:
a) l'indicazione dell'atto o del comportamento contestato;
b) le norme dello Statuto che disciplinano l'attribuzione che si assume violata;
c) i motivi del ricorso;
d) l'indicazione di qualunque norma di legge o di regolamento regionale o statale inerente all'attribuzione statutaria contestata;
e) l'indicazione di qualunque atto o comportamento - diverso da quello indicato alla lettera a) - tramite il quale i soggetti in conflitto abbiano precedentemente esercitato l'attribuzione contestata.

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