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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 26

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 Sito esterno (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007))

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2014 n. 15

Art. 7
1. L'articolo 3 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 7 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società a responsabilità limitata "Reggio Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini") è soppresso.
2.
Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 1999 è sostituito dal seguente:
"1. I diritti conseguenti alle quote di proprietà della Regione Emilia-Romagna nella Società a responsabilità limitata "Reggio Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini" sono esercitati dal Presidente della Giunta o da un suo delegato."

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