LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 28
DISPOSIZIONI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 9
Procedura negoziata
1. All'affidamento di forniture o di servizi mediante procedura negoziata può procedersi nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la mancanza di offerte appropriate si ha quando nessuna offerta presenti elementi tecnici, prestazionali, qualitativi ed economici essenziali a qualificarla come idonea per l'aggiudicazione ai sensi del capitolato speciale o della lettera di invito in relazione agli interessi perseguiti dall'amministrazione aggiudicatrice.
3. Prima di procedere all'affidamento ad un partecipante che abbia offerto di eseguire forniture o servizi a condizioni o con soluzioni parzialmente migliorative rispetto a quelle richieste, l'amministrazione aggiudicatrice può invitare anche gli altri partecipanti a presentare un'offerta sull'oggetto come ridefinito.
4. L'affidamento di ulteriori forniture o servizi al medesimo operatore economico è consentito nei casi e alle condizioni previste, rispettivamente, dall'articolo 57, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dal comma 5 del medesimo articolo. Entro i limiti posti da tali disposizioni, le condizioni del contratto possono essere negoziate con l'operatore economico affidatario del contratto iniziale.
5. L'affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi è ammesso alle condizioni di cui all'articolo 57, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006 anche qualora il primo contratto sia stato affidato secondo la procedura di confronto concorrenziale ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 .