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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 3

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 30 del 6 marzo 2007

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Attuazione delle deroghe
Art. 3 - Procedure
Art. 4 - Controlli e sanzioni
Art. 5 - Limitazioni al prelievo in deroga
Art. 6 - Norma finale ed abrogazioni
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. Nella Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Sito esterno (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), così come modificata dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221 Sito esterno (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 Sito esterno, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE), è consentito svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di prelievo previsto dalla direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, secondo le modalità individuate con la presente legge ed in applicazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della direttiva medesima.
Art. 2
Attuazione delle deroghe
1. Le deroghe di cui alla presente legge sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE.
2. Il provvedimento amministrativo che disciplina il prelievo venatorio in regime di deroga deve indicare:
a) le specie che formano oggetto del prelievo venatorio in deroga;
b) i mezzi di prelievo autorizzati;
c) le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;
d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
e) i soggetti abilitati al prelievo.
Art. 3
Procedure
1. La Giunta regionale, su richiesta delle Province interessate, in coerenza con i criteri della direttiva n. 79/409/CEE e previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), autorizza i prelievi secondo i contenuti di cui all'articolo 2, comma 2.
2. La richiesta deve contenere:
a) l'indicazione delle specie da prelevare in regime di deroga;
b) la motivazione documentata per la quale si ritiene necessaria l'applicazione del prelievo in deroga ed in particolare, nel caso di richieste motivate da gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, devono essere specificate:
1) le colture danneggiate da ogni singola specie e l'importo dei danni accertati nell'anno precedente;
2) la localizzazione dei danni;
3) il periodo di concentrazione dei medesimi;
4) l'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo.
3. Le Province, entro il 31 maggio di ogni anno, inviano le proprie richieste alla Regione che entro il 31 luglio, previo espletamento delle consultazioni ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e successive modifiche, emana il provvedimento amministrativo di cui all'articolo 2 della presente legge.
Art. 4
Controlli e sanzioni
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 157 del 1992 Sito esterno e degli articoli 58 e 59 della legge regionale n. 8 del 1994 e successive modifiche.
2. I quantitativi di capi prelevati devono essere indicati, a cura dei cacciatori interessati, nell'apposito riepilogo previsto nel tesserino venatorio regionale, che dovrà essere inviato alla Provincia di residenza entro il 28 febbraio di ogni anno. Le Province elaborano i dati pervenuti ed entro il 30 aprile li trasmettono alla Regione che provvede a predisporre e ad inviare la relazione finale di applicazione delle presenti disposizioni ai competenti organi statali ed all'INFS.
Art. 5
Limitazioni al prelievo in deroga
1. Non possono essere oggetto di prelievo in deroga le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica.
2. La Giunta regionale, su richiesta dell'INFS, può altresì sospendere il prelievo qualora abbiano a verificarsi, durante il periodo di applicazione, le condizioni di cui al comma 1.
Art. 6
Norma finale ed abrogazioni
1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore a partire dalla stagione venatoria 2007/2008.
2. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria") sono abrogati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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