LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 4
ADEGUAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE A LEGGI REGIONALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Capo III
Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari
Art. 6
Finalità e contenuti
1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006 il presente capo disciplina:
a) l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152 del 2006 , e da piccole aziende agroalimentari, così come individuate dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 );
b) le procedure amministrative della comunicazione da presentarsi all'Autorità competente da parte del legale rappresentante dell'azienda che effettua le attività di utilizzazione agronomica di cui alla lettera a) nonché i casi di esenzione dalla medesima.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) in materia di riduzione integrata dell'inquinamento per gli allevamenti intensivi indicati nell'Allegato 1 del medesimo decreto.
Art. 7
Autorità competente e funzioni amministrative
1. Spettano alla Provincia, quale Autorità competente, le funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari. Restano ferme le funzioni amministrative in capo ai Comuni per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive.
Art. 8
Disciplina dell'utilizzazione agronomica
1. Le disposizioni inerenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari di allevamento sono emanate con regolamento della Giunta regionale. Le specifiche norme tecniche sono stabilite con atto del competente direttore generale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
2. Gli atti di cui al comma 1, relativamente all'utilizzo degli effluenti di allevamento, devono contenere:
a) il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN) in coerenza con le misure e le indicazioni di cui all'Allegato 7/A - IV della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 con particolare riferimento alle norme, alle prescrizioni, ai divieti inerenti lo stoccaggio e l'utilizzo degli effluenti di allevamento, dei concimi e dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici;
b) i soggetti tenuti alla predisposizione dei piani di utilizzazione agronomica;
c) la disciplina, le norme tecniche, le prescrizioni e i divieti nelle zone non vulnerabili e le relative pratiche agricole obbligatorie;
d) la disciplina, i contenuti della comunicazione alla Provincia e della documentazione da conservare presso l'azienda che effettua l'utilizzazione agronomica, in particolare dei registri di utilizzazione, nonché dei casi di esonero della comunicazione;
e) i controlli delle attività di utilizzazione, il programma di verifica dell'efficacia del Programma d'azione delle ZVN e il Programma di informazione e formazione professionale degli agricoltori;
f) le disposizioni transitorie che consentono per le attività di utilizzazione esistenti il proseguimento di dette attività nonché il termine ultimo di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi delle presente legge.
Art. 9
Controlli
1. La Provincia esercita le funzioni di controllo per l'applicazione delle disposizioni emanate ai sensi della presente legge avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente (ARPA), sulla base di programmi annuali di controllo redatti ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna).
2. I provvedimenti di cui all'articolo 8 individuano i criteri ed i tempi di predisposizioni dei programmi di controllo in coerenza con quanto previsto dagli articoli 30 e 33 del decreto ministeriale 7 aprile 2006.
Art. 10
Adeguamento delle norme regolamentari locali
1. Le disposizioni concernenti l'utilizzazione agronomica emanate ai sensi della presente legge, sono vincolanti per gli Enti locali che sono tenuti ad adeguare gli atti e le norme regolamentari di loro competenza se ed in quanto in contrasto con le predette disposizioni. I medesimi Enti possono emanare discipline integrative delle norme regionali.
2. Gli Enti locali provvedono all'adeguamento degli atti e delle norme regolamentari di loro competenza entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso il predetto termine le relative disposizioni cessano di avere efficacia.
Art. 11
Sospensione dell'attività di utilizzazione agronomica
1. In caso di inosservanza degli obblighi, delle norme tecniche e delle prescrizioni sull'utilizzazione agronomica previsti dalle disposizioni attuative della presente legge, la Provincia sospende l'attività di utilizzazione, diffidando l'interessato ad adeguarsi entro un termine non superiore a centottanta giorni; decorso inutilmente il termine assegnato, la stessa Provincia provvede a dichiarare il divieto di esercizio dell'attività.
2. Qualora non sussistano le condizioni per l'adeguamento agli obblighi ed alle prescrizioni di cui al comma 1, la Provincia provvede a dichiarare il divieto di esercizio dell'attività.
3. In caso di divieto di esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica, la ripresa dell'attività è subordinata a nuova comunicazione secondo quanto previsto dall'articolo 8.
Art. 12
Sanzioni pecuniarie
1. Chiunque omette la tenuta dei registri di utilizzazione agronomica è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 ad euro 2.580.
2. Chiunque contravviene alle disposizioni sulle modalità di utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue delle aziende agricole e delle piccole aziende agroalimentari è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 ad euro 5.160.
3. Chiunque contravviene alle disposizioni sulle caratteristiche, le dimensioni e lo stato di manutenzione dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento e delle acque reflue delle aziende agricole e delle piccole aziende agroalimentari è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 ad euro 10.320.
Art. 13
Norme transitorie e finali
1. E' consentito il proseguimento delle attività di utilizzazione esistenti abilitate sulla base di atti emanati o prodotti in forza delle previgenti disposizioni in materia sino al termine indicato negli atti attuativi di cui all'articolo 8.
Art. 14
Abrogazione di norme
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme contrarie o incompatibili ed in particolare:
a) la legge regionale 24 aprile 1995, n. 50 (Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento);
b) la legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1995 n. 50 "Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento).