Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/07/2018
2. Testo Originale06/03/2007

Data di pubblicazione della legge modificante : 22/10/2018

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 4

ADEGUAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE A LEGGI REGIONALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 luglio 2018, n. 11

L.R. 22 ottobre 2018, n. 14

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
Disposizioni in materia di inquinamento acustico
Art. 1
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati l'Autorità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e gli agglomerati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale).
2. Per i soggetti sottoposti all'applicazione degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 194 del 2005 Sito esterno, non trovano applicazione gli articoli 5 e 8, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico).
Capo II
Disposizioni in materia di demanio idrico
Art. 2
Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
1. Ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale), la Regione adotta una direttiva con cui stabilisce i principi e le linee guida per l'individuazione e la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.
2. Le Province, su proposta delle Agenzie d'ambito territoriali ottimali di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani), individuano e delimitano le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano in coerenza con la disciplina di cui al comma 1.
Art. 3

(sostituito comma 10 e aggiunto comma 10 bis da art. 7 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

Disposizioni in materia di concessioni di demanio idrico
1. La concessione di acqua può essere rivista con prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. La concessione può essere altresì rivista in caso di realizzazione di reti di adduzione e distribuzione e di sistemi di ricarica artificiale della falda acquifera finalizzate all'impiego della risorsa idrica in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale qualora la risorsa veicolata dalle suddette reti e sistemi di ricarica garantisca, quantitativamente e qualitativamente, l'uso specifico e comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. In tali casi la revisione non dà luogo ad indennizzo. La Regione, nell'ambito dei propri strumenti regolamentari, sentita l'Autorità di bacino territorialmente competente e le Province, individua le aree soggette alle prescrizioni o alle limitazioni temporali o quantitative di cui al presente comma, nonché i criteri per la loro applicazione. Tali criteri tengono conto degli eventuali disagi arrecati in capo ai concessionari a seguito della rivisitazione della concessione in essere.
2. Fatta eccezione per l'uso industriale e per l'uso idroelettrico/forza motrice, il canone è determinato sulla base della portata massima assentita nell'unità di tempo, espressa in litri al secondo o moduli (100 l/s). Qualora la concessione preveda volumi variabili di prelievo il canone è calcolato sulla portata massima assentita, a meno che il prelievo effettivamente effettuato risulti da apposito misuratore. E' ammissibile l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 36 del regolamento regionale 20 dicembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica) anche dei prelievi da acque superficiali destinati ad uso domestico ed irriguo che non superano il volume complessivo di 3000 metri cubi all'anno, qualora non sia possibile determinare con certezza la portata massima derivata per le particolari caratteristiche delle opere di prelievo.
3. Al fine di garantire l'equilibrio del bilancio idrico, la Regione adotta un regolamento per la disciplina dei prelievi di acqua pubblica ad uso domestico.
4. Fermo restando quanto riportato all'articolo 42, comma 1, del regolamento regionale n. 41 del 2001, l'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno e alla legge regionale n. 25 del 1999, e utilizzata in territori diversi da quelli in cui l'opera di presa è collocata, è concessa all'Agenzia d'Ambito in cui avviene l'uso prevalente.
5. Ai prelievi e alle perforazioni da effettuarsi nell'ambito delle procedure di bonifica dei siti inquinati non si applica la disciplina di cui al regolamento regionale n. 41 del 2001. Il progetto di bonifica che prevede un prelievo di risorsa idrica deve contenere le valutazioni in ordine al rischio indotto dal prelievo, all'impatto sull'acquifero, e motivare le scelte relative. Dell'approvazione di tale progetto è data notizia alla struttura regionale territorialmente competente per materia.
6. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1 del regolamento regionale 29 dicembre 2005, n. 4 (Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque) è prorogato al 31 dicembre 2007 ultimo termine utile ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 77, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
7. Le concessioni di acqua pubblica sono disciplinate, oltre che nella presente legge, nel regolamento regionale n. 41 del 2001. Eventuali modificazioni alla disciplina dei commi 2 e 4 sono disposte con regolamento.
8. I soggetti titolari di più di rapporti concessori relativi al demanio idrico, previo accordo con la Regione in merito alle modalità procedurali, possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno.
9. I soggetti esercenti pubblici servizi devono comunicare alla Regione dati georeferiti in formato vettoriale relativi alle reti e alle linee che interessano il demanio idrico. In caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di dati ovvero nel caso in cui i dati siano parziali o non veritieri sono applicate sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 20.000,00 e non superiori nel massimo a euro 200.000,00; in caso di reiterazione delle violazioni la Regione ha facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di dichiarare la sospensione o la decadenza delle concessioni in essere.
10. Nel caso di infrastrutture ad uso pubblico, esistenti alla data di conferimento della funzione di gestione del demanio idrico alle Regioni, che occupano aree del demanio idrico in assenza del relativo titolo concessorio, l'ente pubblico o il soggetto gestore dell'infrastruttura è tenuto a presentare istanza di regolarizzazione dell'occupazione. Qualora l'istanza non consegua ad accertamento dell'autorità competente non si procede alla comminazione della sanzione e il richiedente può mantenere l'occupazione sino al termine del procedimento attivato, fatta salva la possibilità di esenzione dal pagamento dello stesso con particolare riferimento alle infrastrutture ad uso pubblico.
10 bis. Nel caso di enti pubblici e dei soggetti gestori delle infrastrutture di cui al comma 10 ovvero soggetti esercenti pubblici servizi, previo accordo con la Regione sostitutivo dell'atto concessorio, si può procedere alla determinazione del numero e della tipologia delle interferenze con il demanio idrico anche applicando un criterio statistico, elaborato su un campione significativo di territorio, cui commisurare il canone complessivo annuo da corrispondere. L'aggiornamento del canone è effettuato sulla base delle variazioni delle reti, degli impianti e delle occupazioni.
Art. 4
Parere per gli scarichi nei canali di bonifica
1. Gli Enti locali, competenti in materia di autorizzazione, acquisiscono il parere del Consorzio di bonifica ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canali di bonifica. Il Consorzio di bonifica esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta dell'Ente locale durante i quali il termine del procedimento resta sospeso.
2. Il parere sulla compatibilità irrigua viene rilasciato sui nuovi scarichi sulla base delle linee guida di cui al comma 6.
3. L'autorizzazione allo scarico in canali ad esclusivo uso irriguo è rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 Sito esterno).
4. L'autorizzazione allo scarico in canali promiscui è altresì rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 185 del 2003 per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue urbane inclusi dalla Regione nell'elenco previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto e dalle Agenzie d'ambito territoriali ottimali, di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1999, nell'ambito dei loro piani di riutilizzo delle acque reflue trattate previsti dal Piano di Tutela delle Acque di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005.
5. In tutti gli altri casi di scarico in canali di bonifica promiscui l'autorizzazione allo scarico è rilasciata ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno a condizione che sia assicurata la compatibilità con la successiva utilizzazione irrigua delle acque fluenti nei canali di bonifica, in conformità a quanto stabilito dalle linee guida di cui al comma 6.
6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti.
Art. 5
Disposizioni in materia di reti fognarie separate e acque di prima pioggia
1. Al fine di conseguire maggiori convenienze economiche e gestionali, la gestione dei sistemi di fognature separate, delle canalizzazioni e degli impianti per la raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili non avviate a depurazione, qualora effettuata dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ovvero direttamente dall'Ente locale, nonché la gestione dei sistemi di raccolta e depurazione delle prime acque di pioggia è ricompresa nella convenzione tipo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 25 del 1999. I relativi costi vengono computati nella tariffa di riferimento media del segmento di fognatura e depurazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 marzo 2006, n. 49 (Approvazione del metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del Servizio idrico integrato in Emilia-Romagna), a decorrere dalla prima revisione tariffaria periodica successiva all'1 dicembre 2007. Sono altresì ricomprese nella convenzione del servizio idrico integrato anche le nuove realizzazioni previste nel piano di ambito di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 25 del 1999.
2. I costi di gestione delle acque meteoriche di dilavamento comprendono i costi operativi, gli ammortamenti e la remunerazione del capitale investito per la gestione delle infrastrutture esistenti e per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché i costi di realizzazione delle vasche di prima pioggia al servizio delle reti previsti dal Piano di indirizzo di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 286 (Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (articolo 39, decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 Sito esterno)). Sono esclusi dal calcolo della tariffa del servizio idrico integrato i costi relativi alla realizzazione di altre nuove infrastrutture. Gli oneri per la realizzazione delle medesime infrastrutture sono a carico dell'Ente Locale ai sensi dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
3. Nelle more dell'entrata in vigore del metodo tariffario di cui al comma 1, le Agenzie d'ambito per i servizi pubblici di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1999 possono includere nella tariffa del servizio idrico integrato, determinata ai sensi del decreto ministeriale 1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato) i costi relativi alla gestione di cui al medesimo comma 1 nel limite di incremento del due per cento della tariffa prevista nel piano di ambito.
Capo III
Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari
Art. 6
Finalità e contenuti
1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno il presente capo disciplina:
a) l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 Sito esterno (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, e da piccole aziende agroalimentari, così come individuate dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 Sito esterno);
b) le procedure amministrative della comunicazione da presentarsi all'Autorità competente da parte del legale rappresentante dell'azienda che effettua le attività di utilizzazione agronomica di cui alla lettera a) nonché i casi di esenzione dalla medesima.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 Sito esterno (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) in materia di riduzione integrata dell'inquinamento per gli allevamenti intensivi indicati nell'Allegato 1 del medesimo decreto.
Art. 7
Autorità competente e funzioni amministrative
1. Spettano alla Provincia, quale Autorità competente, le funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari. Restano ferme le funzioni amministrative in capo ai Comuni per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive.
Art. 8
Disciplina dell'utilizzazione agronomica
1. Le disposizioni inerenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari di allevamento sono emanate con regolamento della Giunta regionale. Le specifiche norme tecniche sono stabilite con atto del competente direttore generale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
2. Gli atti di cui al comma 1, relativamente all'utilizzo degli effluenti di allevamento, devono contenere:
a) il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN) in coerenza con le misure e le indicazioni di cui all'Allegato 7/A - IV della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno con particolare riferimento alle norme, alle prescrizioni, ai divieti inerenti lo stoccaggio e l'utilizzo degli effluenti di allevamento, dei concimi e dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici;
b) i soggetti tenuti alla predisposizione dei piani di utilizzazione agronomica;
c) la disciplina, le norme tecniche, le prescrizioni e i divieti nelle zone non vulnerabili e le relative pratiche agricole obbligatorie;
d) la disciplina, i contenuti della comunicazione alla Provincia e della documentazione da conservare presso l'azienda che effettua l'utilizzazione agronomica, in particolare dei registri di utilizzazione, nonché dei casi di esonero della comunicazione;
e) i controlli delle attività di utilizzazione, il programma di verifica dell'efficacia del Programma d'azione delle ZVN e il Programma di informazione e formazione professionale degli agricoltori;
f) le disposizioni transitorie che consentono per le attività di utilizzazione esistenti il proseguimento di dette attività nonché il termine ultimo di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi delle presente legge.
Art. 9
Controlli
1. La Provincia esercita le funzioni di controllo per l'applicazione delle disposizioni emanate ai sensi della presente legge avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente (ARPA), sulla base di programmi annuali di controllo redatti ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna).
2. I provvedimenti di cui all'articolo 8 individuano i criteri ed i tempi di predisposizioni dei programmi di controllo in coerenza con quanto previsto dagli articoli 30 e 33 del decreto ministeriale 7 aprile 2006.
Art. 10
Adeguamento delle norme regolamentari locali
1. Le disposizioni concernenti l'utilizzazione agronomica emanate ai sensi della presente legge, sono vincolanti per gli Enti locali che sono tenuti ad adeguare gli atti e le norme regolamentari di loro competenza se ed in quanto in contrasto con le predette disposizioni. I medesimi Enti possono emanare discipline integrative delle norme regionali.
2. Gli Enti locali provvedono all'adeguamento degli atti e delle norme regolamentari di loro competenza entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso il predetto termine le relative disposizioni cessano di avere efficacia.
Art. 11
Sospensione dell'attività di utilizzazione agronomica
1. In caso di inosservanza degli obblighi, delle norme tecniche e delle prescrizioni sull'utilizzazione agronomica previsti dalle disposizioni attuative della presente legge, la Provincia sospende l'attività di utilizzazione, diffidando l'interessato ad adeguarsi entro un termine non superiore a centottanta giorni; decorso inutilmente il termine assegnato, la stessa Provincia provvede a dichiarare il divieto di esercizio dell'attività.
2. Qualora non sussistano le condizioni per l'adeguamento agli obblighi ed alle prescrizioni di cui al comma 1, la Provincia provvede a dichiarare il divieto di esercizio dell'attività.
3. In caso di divieto di esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica, la ripresa dell'attività è subordinata a nuova comunicazione secondo quanto previsto dall'articolo 8.
Art. 12
Sanzioni pecuniarie
1. Chiunque omette la tenuta dei registri di utilizzazione agronomica è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 ad euro 2.580.
2. Chiunque contravviene alle disposizioni sulle modalità di utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue delle aziende agricole e delle piccole aziende agroalimentari è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 ad euro 5.160.
3. Chiunque contravviene alle disposizioni sulle caratteristiche, le dimensioni e lo stato di manutenzione dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento e delle acque reflue delle aziende agricole e delle piccole aziende agroalimentari è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 ad euro 10.320.
Art. 13
Norme transitorie e finali
1. E' consentito il proseguimento delle attività di utilizzazione esistenti abilitate sulla base di atti emanati o prodotti in forza delle previgenti disposizioni in materia sino al termine indicato negli atti attuativi di cui all'articolo 8.
Art. 14
Abrogazione di norme
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme contrarie o incompatibili ed in particolare:
a) la legge regionale 24 aprile 1995, n. 50 (Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento);
b) la legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1995 n. 50 "Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento).
Capo IV
Modificazioni di leggi regionali
Art. 15

(abrogato articolo da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

abrogato.
Art. 16

(abrogato articolo da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

abrogato.
Art. 17

(abrogato articolo da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

abrogato.
Art. 18

(abrogato articolo da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

abrogato.
Art. 19

(abrogato articolo da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

abrogato.
Art. 20

(abrogato articolo da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

abrogato.
Art. 21

(abrogato articolo da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

abrogato.
Art. 22

(abrogato articolo da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

abrogato.
Art. 23

(abrogato articolo da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

abrogato.
Art. 24

(abrogato articolo da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

abrogato.
Art. 25

(abrogato articolo da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

abrogato.
Art. 26

(abrogato articolo da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

abrogato.
Art. 27

(abrogato articolo da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

abrogato.
Art. 28

(abrogato articolo da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

abrogato.
Art. 29

(abrogato articolo da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

abrogato.
Art. 30

(abrogato articolo da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

abrogato.
Art. 31

(abrogato articolo da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

abrogato.
Art. 32

(abrogato articolo da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

abrogato.
Art. 33

(abrogato articolo da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

abrogato.
Art. 34

(abrogato articolo da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

abrogato.
Art. 35

(abrogato articolo da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

abrogato.
Art. 36
1.
ll comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), è sostituito dal seguente:
"4. La Giunta regionale, ravvisata l'esigenza di investimenti urgenti e necessari al fine di garantire il corretto funzionamento delle stazioni sciistiche, può realizzare, d'intesa con le Province interessate, piani stralcio rivolti a specifiche categorie di interventi, in particolare per migliorare la sicurezza.".

Espandi Indice