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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2008, n. 1

TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETA' LOCALI DI INTERESSE AGRARIO DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 14 del 29 gennaio 2008

Art. 1
Finalità
1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge del 6 aprile 2004, n. 101 Sito esterno (Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura), la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi locali e delle produzioni di qualità, favorisce e promuove la tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario, al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura caratteristiche del proprio territorio.
2. Le varietà e le razze locali appartengono al patrimonio naturale di interesse agrario e zootecnico dell'Emilia-Romagna.
3. La Regione Emilia-Romagna promuove e garantisce l'utilizzazione collettiva del patrimonio di varietà e razze locali di interesse agrario, ovvero delle risorse genetiche autoctone, attraverso la Rete di conservazione tutela e salvaguardia di cui all'articolo 11 della presente legge.
4. La Regione assume iniziative dirette e favorisce iniziative pubbliche e private volte alla conservazione, tutela e valorizzazione delle varietà e razze locali di interesse agrario, con particolare riguardo per quelle a rischio di erosione.
5. La Regione, mediante appositi programmi d'intervento, stabilisce e incentiva le attività e le iniziative di cui al comma 4 del presente articolo, determina i criteri e le modalità di attuazione.

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