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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2008, n. 1

TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETA' LOCALI DI INTERESSE AGRARIO DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 14 del 29 gennaio 2008

Art. 10
Agricoltori custodi
1. Ai fini della presente legge si definisce agricoltore custode colui che provvede alla conservazione in situ o on farm delle varietà e razze locali a rischio di estinzione iscritte nel Repertorio di cui all'articolo 5.
2. Con la deliberazione di Giunta di cui all'articolo 14, sentito il parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8, saranno definiti i criteri per il conferimento dell'incarico di agricoltore custode, i compiti ad esso demandati ed il corrispettivo spettante per le eventuali attività prestate.
3. Gli agricoltori custodi sono iscritti in un apposito Registro pubblico, gestito dalla direzione generale competente in materia di agricoltura e consultabile anche attraverso strumenti informatici e telematici.

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