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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2008, n. 1

TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETA' LOCALI DI INTERESSE AGRARIO DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 14 del 29 gennaio 2008

Art. 12
Moltiplicazione e diffusione di materiale genetico e riproduzione animale
1. Al fine di consentire il recupero, il mantenimento e la riproduzione delle risorse genetiche vegetali di cui alla presente legge, i soggetti affidatari della tutela e conservazione ex situ delle risorse genetiche vegetali di cui all'articolo 9, nonché gli agricoltori custodi di cui all'articolo 10, gli istituti sperimentali, i centri di ricerca e le università, che intendono svolgere attività di riproduzione e moltiplicazione di materiale genetico devono attenersi alle normative in materia fitosanitaria e di qualità del materiale da riproduzione, e munirsi dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31).
2. I soggetti che intendono gestire attività di riproduzione animale e di produzione di materiale genetico animale devono attenersi alle norme vigenti in materia.
3. Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche autoctone è consentita tra gli aderenti alla Rete la circolazione e la diffusione, senza scopo di lucro ed in ambito locale, di una modica quantità di materiale genetico, tesa al recupero, mantenimento e riproduzione di varietà locali indigene a rischio di erosione genetica ed iscritte nel Repertorio volontario regionale.
4. Con la deliberazione di Giunta di cui all'articolo 14 è definita la modica quantità con riferimento alla singola varietà.

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