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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2008, n. 1

TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETA' LOCALI DI INTERESSE AGRARIO DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 14 del 29 gennaio 2008

Art. 14
Criteri di attuazione
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con proprio atto approva:
a) i criteri in base ai quali le risorse genetiche indigene di cui all'articolo 2 sono considerate a rischio di erosione genetica;
b) le modalità e le procedure per l'iscrizione al Repertorio delle risorse genetiche indigene, ai sensi dell'articolo 6;
c) i criteri in base ai quali la Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8, esprime parere in merito all'iscrizione ed alla cancellazione dal Repertorio delle risorse genetiche indigene;
d) le modalità di funzionamento delle strutture per la conservazione ex situ di cui all'articolo 9, nonché le modalità di affidamento delle attività di conservazione alle stesse;
e) i criteri per il conferimento dell'incarico di conservazione in situ o on farm agli agricoltori custodi di cui all'articolo 10, nonché i compiti ad essi demandati e le modalità di eventuali rimborsi;
f) i requisiti che devono avere i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, per l'adesione alla Rete;
g) la modica quantità con riferimento alla singola varietà di cui all'articolo 12, comma 4.

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