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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2008, n. 1

TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETA' LOCALI DI INTERESSE AGRARIO DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 14 del 29 gennaio 2008

Art. 15
Trattamento di dati personali
1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale può diffondere, anche per via telematica, i dati relativi alle strutture di conservazione ex situ di cui all'articolo 9, i dati contenuti nel registro degli agricoltori custodi di cui all'articolo 10, nonché i dati relativi ai soggetti aderenti alla Rete di conservazione, tutela e salvaguardia di cui all'articolo 11.
2. I dati oggetto di diffusione sono relativi a nome, cognome, denominazione e sede del soggetto, persona fisica o giuridica, che provvede alla conservazione della risorsa genetica. Per quanto concerne i soggetti pubblici, i dati oggetto di diffusione sono relativi alla denominazione e alla sede dell'Ente e/o Istituzione nonché all'eventuale sede di conservazione della risorsa genetica.
3. La Giunta può, nei limiti, con le modalità e le finalità di cui ai commi precedenti, effettuare operazioni di comunicazione per le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.

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