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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2008, n. 1

TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETA' LOCALI DI INTERESSE AGRARIO DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 14 del 29 gennaio 2008

Art. 2
Definizioni ed ambiti applicativi
1. Ai fini della presente legge sono considerate risorse genetiche indigene di interesse agrario:
a) razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni autoctoni del territorio emiliano-romagnolo;
b) razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni che, seppure di origine esterna al territorio emiliano-romagnolo sono stati introdotti da lungo tempo e si sono integrati tradizionalmente nell'agricoltura regionale;
c) razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni di cui alle lettere precedenti, attualmente scomparsi dal territorio regionale e conservati in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, Università e centri di ricerca anche di altre regioni o paesi, per i quali esiste un interesse a favorirne la reintroduzione.
2. Ai fini della presente legge valgono le definizioni contenute nell'articolo 2 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Per conservazione in situ si intende anche la conservazione delle risorse genetiche in azienda (on farm).
3. Ai fini della presente legge, per ambito locale si intende la parte del territorio regionale in cui è o era presente una determinata risorsa genetica.
4. Con la deliberazione di Giunta di cui all'articolo 14 sono definiti i criteri in base ai quali le risorse genetiche indigene di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere definite a rischio di erosione genetica.

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