LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2008, n. 1
TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETA' LOCALI DI INTERESSE AGRARIO DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 14 del 29 gennaio 2008
Art. 3
Patrimonio delle risorse genetiche
1. Fermi restando i diritti degli agricoltori su ogni pianta o animale iscritti nel Repertorio di cui all'articolo 5, la Regione riconosce il patrimonio di conoscenze, innovazioni e pratiche delle comunità locali, rilevanti per la conservazione e la valorizzazione delle diversità biologiche presenti nel territorio, ne promuove una più vasta applicazione anche con il consenso dei detentori di tale patrimonio, favorendo l'equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e pratiche all'interno delle medesime comunità locali, in attuazione dell'articolo 8j della Convenzione di Rio sulla Biodiversità (1992), ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124 e dell'articolo 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.