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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2008, n. 1

TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETA' LOCALI DI INTERESSE AGRARIO DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 14 del 29 gennaio 2008

Art. 4
Linee guida di intervento
1. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8, approva linee guida di intervento per le attività inerenti la tutela delle risorse genetiche di interesse agrario.
2. Sulla base delle linee guida di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione:
a) provvede, tramite affidamento a soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza, allo studio ed al censimento su tutto il territorio regionale della biodiversità animale e vegetale di razze e varietà locali di interesse agrario;
b) favorisce iniziative a carattere pubblico e privato tendenti alla conoscenza, alla tutela ed alla conservazione della biodiversità indigena di interesse agrario, alla diffusione delle conoscenze e delle innovazioni per l'uso e la valorizzazione delle varietà e razze locali, in particolare quelle soggette a rischio di erosione genetica;
c) definisce iniziative specifiche e prioritarie volte alla tutela, al miglioramento ed alla valorizzazione delle varietà e razze locali, nonché alla loro riproduzione e messa a disposizione degli agricoltori custodi.

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