Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2008, n. 1

TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETA' LOCALI DI INTERESSE AGRARIO DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 14 del 29 gennaio 2008

Art. 5
Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche agrarie
1. Al fine di consentire la tutela delle risorse genetiche indigene, è istituito il Repertorio volontario regionale, suddiviso in sezione animale e vegetale, al quale sono iscritti razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni di interesse regionale di cui all'articolo 2.
2. La sezione animale del Repertorio è disciplinata in coordinamento con la normativa nazionale vigente relativa ai Libri genealogici o Registri anagrafici istituiti per le singole razze.
3. Il Repertorio regionale è organizzato secondo criteri e caratteristiche che consentono l'omogeneità e la confrontabilità con analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale ed internazionale.
4. Il Repertorio delle risorse genetiche è pubblico ed è gestito dalla direzione generale competente in materia di agricoltura ed è consultabile anche attraverso strumenti informatici e telematici.

Espandi Indice