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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2008, n. 1

TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETA' LOCALI DI INTERESSE AGRARIO DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 14 del 29 gennaio 2008

Art. 6
Iscrizione al Repertorio regionale
1. Possono fare proposte di iscrizione enti ed istituzioni scientifiche, enti pubblici, associazioni, organizzazioni private e singoli cittadini. Alla proposta di iscrizione deve essere allegata una scheda tecnica corredata di tutta la documentazione a supporto per ciascuna risorsa genetica.
2. La Regione può, altresì, provvedere direttamente alla iscrizione al Repertorio di risorse genetiche autoctone, avvalendosi per la redazione delle relative schede della collaborazione di esperti di comprovata esperienza nel settore.
3. L'iscrizione è comunque subordinata all'istruttoria ed al parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8.
4. Con la deliberazione di Giunta di cui all'articolo 14 sono disciplinate le modalità e le procedure per l'iscrizione al Repertorio.

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