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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2008, n. 1

TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETA' LOCALI DI INTERESSE AGRARIO DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 14 del 29 gennaio 2008

Art. 7
Registro anagrafico
1. Al fine di tutelare le razze e le specie zootecniche iscritte nel Repertorio di cui all'articolo 6 e non disciplinate dalla normativa comunitaria o nazionale, possono essere istituiti Registri anagrafici regionali.
2. I criteri e le modalità per l'applicazione di quanto è previsto al comma 1 del presente articolo sono definiti con la deliberazione della Giunta di cui all'articolo 14.

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