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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2008, n. 1

TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETA' LOCALI DI INTERESSE AGRARIO DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 14 del 29 gennaio 2008

Art. 8
Funzioni e composizione della Commissione tecnico-scientifica
1. La Commissione tecnico-scientifica è organo consultivo e propositivo della Giunta regionale. Essa ha il compito di:
a) esprimere parere in merito all'iscrizione e alla cancellazione dal Repertorio regionale delle risorse genetiche di cui all'articolo 5, in base ai criteri definiti dalla deliberazione di Giunta di cui all'articolo 14;
b) esprimere parere sulle linee guida di intervento di cui all'articolo 4;
c) proporre le priorità e le tipologie di intervento relative alle risorse genetiche.
2. La Commissione tecnico-scientifica, coordinata dalla struttura regionale competente, è istituita con apposito atto della Giunta regionale. Essa è composta da:
a) due funzionari della Direzione generale Agricoltura esperti della materia, di cui uno con funzioni di presidente;
b) un esperto di agrobiodiversità;
c) tre esperti del settore vegetale;
d) due esperti del settore zootecnico;
e) un esperto di conservazione di risorse naturali;
f) un esperto delle associazioni di volontariato che si occupano di documentazione appartenenti al sistema bibliotecario nazionale.
3. La Commissione, in base alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale), si dota di apposito regolamento per il suo funzionamento interno.
4. Ai componenti esterni alla Regione è riconosciuto un compenso di Euro 250,00 per seduta, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute nei limiti della normativa vigente. La partecipazione dei dipendenti regionali alla Commissione non comporta oneri a carico della Regione.

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