Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2008, n. 1

TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETA' LOCALI DI INTERESSE AGRARIO DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 14 del 29 gennaio 2008

Art. 9
Conservazione ex situ delle risorse genetiche
1. Al fine di garantire la salvaguardia mediante la conservazione ex situ delle varietà e razze locali, la Regione individua appositi soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza nel settore e dotati di idonee strutture tecnico-organizzative cui affidare la tutela e la conservazione ex situ delle risorse genetiche iscritte nel Repertorio regionale.
2. L'affidamento e le modalità di funzionamento delle strutture per la conservazione ex situ sono disciplinate dalla deliberazione di Giunta di cui all'articolo 14.
3. I soggetti individuati svolgono tutte le attività dirette a salvaguardare il materiale da loro conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione.
4. Nelle strutture individuate ai sensi del comma 2 del presente articolo confluiscono le risorse genetiche indigene iscritte nel Repertorio regionale.
5. Presso la Direzione Generale competente in materia di agricoltura è tenuto il registro pubblico informatizzato delle risorse genetiche presenti nelle strutture che si occupano di conservazione ex situ, consultabile anche attraverso strumenti informatici e telematici.

Espandi Indice