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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2008, n. 1

TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETA' LOCALI DI INTERESSE AGRARIO DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 14 del 29 gennaio 2008

Capo I
Finalità e norme generali
Art. 1
Finalità
1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge del 6 aprile 2004, n. 101 Sito esterno (Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura), la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi locali e delle produzioni di qualità, favorisce e promuove la tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario, al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura caratteristiche del proprio territorio.
2. Le varietà e le razze locali appartengono al patrimonio naturale di interesse agrario e zootecnico dell'Emilia-Romagna.
3. La Regione Emilia-Romagna promuove e garantisce l'utilizzazione collettiva del patrimonio di varietà e razze locali di interesse agrario, ovvero delle risorse genetiche autoctone, attraverso la Rete di conservazione tutela e salvaguardia di cui all'articolo 11 della presente legge.
4. La Regione assume iniziative dirette e favorisce iniziative pubbliche e private volte alla conservazione, tutela e valorizzazione delle varietà e razze locali di interesse agrario, con particolare riguardo per quelle a rischio di erosione.
5. La Regione, mediante appositi programmi d'intervento, stabilisce e incentiva le attività e le iniziative di cui al comma 4 del presente articolo, determina i criteri e le modalità di attuazione.
Art. 2
Definizioni ed ambiti applicativi
1. Ai fini della presente legge sono considerate risorse genetiche indigene di interesse agrario:
a) razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni autoctoni del territorio emiliano-romagnolo;
b) razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni che, seppure di origine esterna al territorio emiliano-romagnolo sono stati introdotti da lungo tempo e si sono integrati tradizionalmente nell'agricoltura regionale;
c) razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni di cui alle lettere precedenti, attualmente scomparsi dal territorio regionale e conservati in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, Università e centri di ricerca anche di altre regioni o paesi, per i quali esiste un interesse a favorirne la reintroduzione.
2. Ai fini della presente legge valgono le definizioni contenute nell'articolo 2 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Per conservazione in situ si intende anche la conservazione delle risorse genetiche in azienda (on farm).
3. Ai fini della presente legge, per ambito locale si intende la parte del territorio regionale in cui è o era presente una determinata risorsa genetica.
4. Con la deliberazione di Giunta di cui all'articolo 14 sono definiti i criteri in base ai quali le risorse genetiche indigene di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere definite a rischio di erosione genetica.
Art. 3
Patrimonio delle risorse genetiche
1. Fermi restando i diritti degli agricoltori su ogni pianta o animale iscritti nel Repertorio di cui all'articolo 5, la Regione riconosce il patrimonio di conoscenze, innovazioni e pratiche delle comunità locali, rilevanti per la conservazione e la valorizzazione delle diversità biologiche presenti nel territorio, ne promuove una più vasta applicazione anche con il consenso dei detentori di tale patrimonio, favorendo l'equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e pratiche all'interno delle medesime comunità locali, in attuazione dell'articolo 8j della Convenzione di Rio sulla Biodiversità (1992), ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124 Sito esterno e dell'articolo 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.
Art. 4
Linee guida di intervento
1. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8, approva linee guida di intervento per le attività inerenti la tutela delle risorse genetiche di interesse agrario.
2. Sulla base delle linee guida di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione:
a) provvede, tramite affidamento a soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza, allo studio ed al censimento su tutto il territorio regionale della biodiversità animale e vegetale di razze e varietà locali di interesse agrario;
b) favorisce iniziative a carattere pubblico e privato tendenti alla conoscenza, alla tutela ed alla conservazione della biodiversità indigena di interesse agrario, alla diffusione delle conoscenze e delle innovazioni per l'uso e la valorizzazione delle varietà e razze locali, in particolare quelle soggette a rischio di erosione genetica;
c) definisce iniziative specifiche e prioritarie volte alla tutela, al miglioramento ed alla valorizzazione delle varietà e razze locali, nonché alla loro riproduzione e messa a disposizione degli agricoltori custodi.

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