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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2008, n. 1

TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETA' LOCALI DI INTERESSE AGRARIO DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 14 del 29 gennaio 2008

CAPO III
Disposizioni finali
Art. 15
Trattamento di dati personali
1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale può diffondere, anche per via telematica, i dati relativi alle strutture di conservazione ex situ di cui all'articolo 9, i dati contenuti nel registro degli agricoltori custodi di cui all'articolo 10, nonché i dati relativi ai soggetti aderenti alla Rete di conservazione, tutela e salvaguardia di cui all'articolo 11.
2. I dati oggetto di diffusione sono relativi a nome, cognome, denominazione e sede del soggetto, persona fisica o giuridica, che provvede alla conservazione della risorsa genetica. Per quanto concerne i soggetti pubblici, i dati oggetto di diffusione sono relativi alla denominazione e alla sede dell'Ente e/o Istituzione nonché all'eventuale sede di conservazione della risorsa genetica.
3. La Giunta può, nei limiti, con le modalità e le finalità di cui ai commi precedenti, effettuare operazioni di comunicazione per le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.
Art. 16
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
2. Agli oneri conseguenti a quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, della presente legge si provvede nell'ambito dello stanziamento recato dal Capitolo 10050 "Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri esterni alla Regione di consigli, commissioni e comitati - Spese obbligatorie" afferente alla U.P.B. 1.2.1.1.100 "Compensi e rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali" del Bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e nell'ambito delle disponibilità previste nel medesimo capitolo dai bilanci degli esercizi successivi.

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